PM chiede sospensione procedure e rinvio per usura.

PM chiede sospensione procedure e rinvio per usura.

Sospensione procedure per usura

A sorpresa compare in udienza il Pubblico Ministero che chiede la sospensione procedure e il rinvio per USURA.

La questione giuridica.

icona-fb-C&PAll’udienza del 19 maggio scorso, ad ore 13, il Pubblico Ministero, Dott. Serianni, è comparso spontaneamente all’udienza pre-fallimentare, innanzi al Giudice Delegato, evidenziando che, in presenza del provvedimento di sospensione ex art. 20 L. 44/99 e 3/12, da lui emanato pochi minuti prima, e non ancora notificato, era venuto a mancare il presupposto essenziale per la dichiarazione di fallimento, vale a dire lo stato di insolvenza. Essendo, infatti, con tale provvedimento, sospesi tutti i termini di pagamento, l’imprenditore non poteva essere dichiarato fallito poiché nessun debito risultava più scaduto.
La questione è particolarmente interessante e spinosa in quanto, la legge non dispone espressamente la sospensione di eventuali procedure pre-fallimentari, o fallimentari, si limita al richiamo di termini di pagamento, mutui, procedure esecutive. Nell’accezione giuridica, la massima procedura esecutiva è rappresentata proprio dal fallimento, ma come spesso accade, essendo una norma speciale potrebbe trovare restrizioni interpretative. Invece l’osservazione del PM è esattamente attagliata agli effetti prodotti dal provvedimento di sospensione. Quindi non è più un problema relativo all’applicabilità o meno del provvedimento di sospensione alla procedura pre-fallimentare, bensì al venir meno di uno dei suoi presupposti: lo stato di insolvenza determinato dall’impossibilità di pagare i debiti scaduti. Se non ci sono debiti scaduti, non si può dichiarare il fallimento.

Il caso

Un imprenditore di Novara, nel settore dei trasporti, nel corso del 2014 subisce gravi perdite e una fortissima flessione del fatturato, entrando così in difficoltà strutturale dell’impresa. Decide, pertanto, nel corso del 2015 di entrare in una fase liquidatoria e di indirizzarsi alla cessazione dell’attività prima che sia troppo tardi. Riesce a trovare un lavoro ai propri tre dipendenti e alla fine del 2015 cessa l’attività. L’imprenditore, controlla tutti i conti bancari, essendosi affidato all’avv. Rosa Chiericati, nota esperta in diritto bancario, ed apre il contenzioso con tutte le banche richiedendo in restituzione le somme illecite che queste ultime, nel tempo gli hanno illegittimamente addebitato, con l’intenzione di liquidare quella sola parte del patrimonio che serve ad estinguere i debiti effettivi.
In tale contesto, egli cerca di rateizzare con i dipendenti il pagamento del TFR che non era riuscito a pagare subito per mancanza di liquidità.
Purtroppo i tre dipendenti si sono rivolti ad un avvocato di Novara che, molto aggressivamente, dopo aver rifiutato qualunque ipotesi di rateizzazione, decide bene di depositare istanza di fallimento all’imprenditore.
I tempi rapidi della procedura pre-fallimentare impongono di reagire velocemente e così l’avv. Rosa Chiericati deposita immediatamente anche una querela nei confronti di una banca che aveva ingiustamente aggredito l’imprenditore, senza averne diritto, e chiede l’accesso al mutuo di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione.
In corsa contro il tempo, arriva il giorno fatidico dell’udienza, nella quale, ancora non si sa se il provvedimento di sospensione venga emesso in tempo.
A sorpresa, e senza precedenti, il P.M. Serianni, investito delle indagini, si presenta in udienza, deposita il provvedimento e fa presente al Giudice Delegato che, essendo sospesi tutti i termini di pagamento, non sussiste, al momento, alcun stato di insolvenza. La procedura è, pertanto, rinviata a fine settembre per osservazioni delle parti.


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